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                       ***  TRATTATO NORD ATLANTICO DELLA NATO – PATTO ATLANTICO  *** 

                                          WASHINGTON DC, 4 APRILE 1949, ENTRATO IN VIGORE IL 24 AGOSTO 1949

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NATO - NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION 

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ONU - DICHIARAZIONE UNIVERSALE   DEI DIRITTI UMANI 

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 Le Nazioni del presente Trattato - Tenuto conto della Carta delle Nazioni Unite, decisi a salvaguardare la libertà dei propri popoli, il proprio retaggio comune e la propria civiltà fondati sui principi della democrazia, sulle libertà individuali dell'uomo, desiderosi di favorire nella regione dell'Atlantico settentrionale il benessere e la stabilità, decisi a riunire i loro sforzi per la loro difesa collettiva e per il mantenimento della sicurezza

 

             hanno siglato d'intesa il presente Trattato del Nord Atlantico:

 

 

       Articolo 1

Le parti si impegnano, come stabilito nello Statuto delle Nazioni Unite, a comporre con mezzi pacifici qualsiasi controversia internazionale in cui potrebbero essere coinvolte, in modo che la pace e la sicurezza internazionali e la giustizia non vengano messe in pericolo, e ad astenersi nei loro rapporti internazionali dal ricorrere alla minaccia o all'uso della forza assolutamente incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite.

      Articolo 2

Le parti contribuiranno allo sviluppo di relazioni internazionali pacifiche e amichevoli, rafforzando le loro libere istituzioni, favorendo una migliore comprensione dei principi su cui queste istituzioni sono fondate, e promuovendo condizioni di stabilità e di benessere. Esse si sforzeranno di eliminare ogni contrasto nelle loro politiche economiche internazionali e incoraggeranno la cooperazione economica tra ciascuna di loro o tra tutte. Le parti contribuiranno allo sviluppo di relazioni internazionali pacifiche e amichevoli, rafforzando le loro libere istituzioni, favorendo una migliore comprensione dei principi su cui queste istituzioni sono fondate, e promuovendo condizioni di stabilità e di benessere. Esse si sforzeranno di eliminare ogni contrasto nelle loro politiche economiche internazionali e incoraggeranno la cooperazione economica tra ciascuna di loro o tra tutte.

     Articolo 3

Allo scopo di conseguire con maggiore efficacia gli obiettivi del presente Trattato, le parti, agendo individualmente e congiuntamente, in modo continuo ed effettivo, mediante lo sviluppo delle loro risorse e prestandosi reciproca assistenza, manterranno e accresceranno la loro capacità individuale e collettiva di resistere ad un attacco armato.

    Articolo 4

Le parti si consulteranno ogni volta che, nell'opinione di una di esse, l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o la sicurezza di una delle parti fosse minacciata.

    Articolo 5

Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell'America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono che se un tale attacco si producesse, ciascuna di esse, nell'esercizio del diritto di legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuto dall’articolo 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate intraprendendo  immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l'uso della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell'Atlantico settentrionale. Ogni attacco armato di questo genere e tutte le misure prese in conseguenza di esso saranno immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza. Queste misure termineranno allorché il Consiglio di Sicurezza avrà preso le misure necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali. (1)

    Articolo 6

Agli effetti dell'art. 5, per attacco armato contro una o più delle parti si intende un attacco armato:

- contro il territorio di una di esse in Europa o nell'America settentrionale, contro i Dipartimenti francesi d'Algeria (2) , contro il territorio della Turchia o contro le isole poste sotto la giurisdizione di una delle parti nella regione dell'Atlantico settentrionale a nord del Tropico del Cancro;
- contro le forze, le navi o gli aeromobili di una delle parti, che si trovino su questi territori o in qualsiasi altra regione d'Europa nella quale, alla data di entrata in vigore del presente Trattato, siano stazionate forze di occupazione di una delle parti, o che si trovino nel Mare Mediterraneo o nella regione dell'Atlantico settentrionale a |nord del Tropico del Cancro, o al di sopra di essi.

    Articolo 7

II presente Trattato non pregiudica e non dovrà essere considerato in alcun modo lesivo dei diritti e degli obblighi derivanti dallo Statuto alle parti che sono membri delle Nazioni Unite o la responsabilità primaria del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

   Articolo 8

Ciascuna parte dichiara che nessuno degli impegni internazionali attualmente in vigore tra essa e un'altra parte o uno stato terzo è in contraddizione con le disposizioni del presente Trattalo e si obbliga a non sottoscrivere alcun impegno internazionale in contrasto con questo Trattato.

    Articolo 9

Con la presente disposizione le parti istituiscono un Consiglio, nel quale ciascuna di esse sarà rappresentata per esaminare le questioni relative all'applicazione di questo Trattato. Il Consiglio sarà organizzato in maniera tale da potersi riunire rapidamente in qualsiasi momento. Il Consiglio costituirà quegli organi sussidiari che potranno essere necessari; in particolare istituirà immediatamente un Comitato di difesa che raccomanderà le misure da adottare per l'applicazione degli articoli 3 e 5.

    Articolo 10

Le parti possono, con accordo unanime, invitare ad aderire a questo Trattato ogni altro Stato europeo in grado di favorire lo sviluppo dei principi del presente Trattato e di contribuire alla sicurezza della regione dell'Atlantico settentrionale. Ogni Stato così invitato può divenire parte del Trattato depositando il proprio strumento di adesione presso il governo degli Stati Uniti d'America. Il governo degli Stati Uniti d'America informerà ciascuna delle parti del deposito di ogni strumento di adesione.

    Articolo 11

Questo Trattato sarà ratificato e le sue disposizioni saranno applicate dalle parti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati appena possibile presso il governo degli Stati Uniti d'America, che notificherà a tutti gli altri firmatari l'avvenuto deposito di ciascuno strumento di ratifica. Il Trattato entrerà in vigore tra gli Stati che lo hanno ratificato non appena le ratifiche della maggioranza dei firmatari, incluse le ratifiche di Belgio, Canada, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti saranno state depositate ed entrerà in vigore nei confronti degli altri Stati dalla data del deposito delle loro ratifiche.(3)

   Articolo 12

Dopo dieci anni dall'entrata in vigore del Trattato, o in ogni momento successivo, le parti, se una di esse lo richiede, si consulteranno allo scopo di sottoporre a revisione il Trattato, prendendo in considerazione i fattori che a quel momento potranno influire sulla pace e sulla sicurezza nella regione dell'Atlantico settentrionale, ivi compreso lo sviluppo di accordi sia globali che regionali conclusi conformemente allo Statuto delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

   Articolo 13

Trascorsi venti anni dall'entrata in vigore del Trattato, una parte può cessare di esserne membro un anno dopo che la sua notifica di denuncia sia stata depositata presso il governo degli Stati Uniti d'America, che informerà i governi delle altre parti del deposito di ogni notifica di denuncia.

   Articolo 14

II presente Trattato, i cui testi inglese e francese sono egualmente autentici, sarà depositato negli archivi del governo degli Stati Uniti d'America. Copie debitamente autenticate saranno trasmesse da questo governo ai governi degli altri Stati firmatari.

               NOTE:

1) La definizione dei territori ai quali è applicabile l'articolo 5 è stato modificato dall'articolo 2 del Protocollo del Trattato del Nord Atlantico con l'ingresso della Grecia e della Turchia e i Protocolli firmati all'ingresso della Repubblica Federale della Germania e della Spagna.

2) Il 16 gennaio 1963, il Consiglio del Nord Atlantico ricevette una dichiarazione del Rappresentante Francese che segnalava che, a seguito del voto del 1 luglio 1962 sull'autodeterminazione, il popolo algerino si era pronunciato in favore dell'indipendenza dell'Algeria in cooperazione con la Francia. Di conseguenza, il Presidente della Repubblica Francese il 3 luglio 1962 riconobbe ufficialmente l'indipendenza dell'Algeria. Ne risultò che i "Dipartimenti algerini della Francia" cessarono di esistere, e che allo stesso tempo la loro menzione nel Trattato del Nord Atlantico non aveva più significato. Il Consiglio prese dunque atto che, per quel che riguardava gli ex Dipartimenti algerini di Francia, gli articoli interessati di questo Trattato erano divenuti inapplicabili a partire dal 3 luglio 1962.



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